Si prega di prendere visioni delle seguenti norme sul corretto utilizzo dei monopattini elettrici.
I conducenti dei monopattini:
- devono avere compiuto 14 anni;
- devono indossare il casco, se hanno l’età compresa tra i 14 e i 18 anni;
- devono rispettare e non superare il limite di velocità consentito di 20 km/h, e di 6 km/h nelle aree pedonali;
- non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo;
- devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani;
- devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di notte, a partire da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità;
- devono circolare con monopattini dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote (luci e stop).
I monopattini possono circolare:
- sulle strade urbane che prevedono il limite di velocità di 50 km/h
- nelle aree pedonali
- sui percorsi pedonali e ciclabili
- sulle corsie e sulle piste ciclabili e dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette;
- di notte, da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, nei casi di scarsa visibilità, solo se sono dotati di luce bianca o gialla fissa anteriormente e di luce rossa fissa posteriormente, entrambe accese e ben funzionanti.
I monopattini non possono circolare:
- sulle strade extraurbane e sulle strade urbane che prevedono un limite di velocità superiore a 50 km/h;
- sui marciapiedi, dove è consentita soltanto la conduzione a mano;
- contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.
I monopattini possono sostare negli stalli riservati alle biciclette, ai ciclomotori e ai motoveicoli. E’ vietato sostare sui marciapiedi.
I monopattini devono avere i seguenti requisiti tecnici:
- assenza di posti a sedere;
- motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- segnalatore acustico;
- regolatore di velocità;
- la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006
- indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote
Sanzioni:
- pagamento di una somma da 50 a 250 euro per tutte le violazioni alle regole su esposte, tranne le regole sulla sosta;
- pagamento di una somma da 41 a 168 euro per violazione delle regole sulla sosta;
- pagamento di una somma da 100 a 400 euro per chi circola con un monopattino “truccato” ossia che presenta requisiti tecnici diversi da quelli richiesti dalla legge;
- la confisca del monopattino se non è dotato di segnalatori luminosi di direzione e di freno e se il monopattino presenta un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.